Corte Penale Internazionale: mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant
Comunicato stampa: 21 novembre 2024
Situazione nello Stato di Palestina: la Camera preliminare I della CPI respinge le contestazioni alla giurisdizione dello Stato di Israele ed emette mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant
FONTE: ICC HQ
Oggi, 21 novembre 2024, la Camera preliminare I della Corte penale internazionale (“Corte”), nella sua composizione per la situazione nello Stato di Palestina, ha emesso all’unanimità due decisioni che respingono le contestazioni dello Stato di Israele (“Israele”) presentate ai sensi degli articoli 18 e 19 dello Statuto di Roma (lo “Statuto”). Ha inoltre emesso mandati di arresto per il signor Benjamin Netanyahu e il signor Yoav Gallant.
Decisioni sulle richieste dello Stato di Israele
La Camera si è pronunciata su due richieste presentate da Israele il 26 settembre 2024. Nella prima richiesta, Israele ha contestato la giurisdizione della Corte sulla situazione nello Stato di Palestina in generale e sui cittadini israeliani più specificamente, sulla base dell’articolo 19(2) dello Statuto. Nella seconda richiesta, Israele ha chiesto alla Camera di ordinare alla Procura di fornire una nuova notifica dell’avvio di un’indagine alle sue autorità ai sensi dell’articolo 18(1) dello Statuto. Israele ha inoltre chiesto alla Camera di sospendere qualsiasi procedimento dinanzi alla Corte nella situazione rilevante, inclusa l’esame delle richieste di mandato di arresto per il signor Benjamin Netanyahu e il signor Yoav Gallant, presentate dalla Procura il 20 maggio 2024.
Per quanto riguarda la prima contestazione, la Camera ha osservato che l’accettazione da parte di Israele della giurisdizione della Corte non è richiesta, poiché la Corte può esercitare la propria giurisdizione sulla base della giurisdizione territoriale della Palestina, come stabilito dalla Camera preliminare I in una precedente composizione. Inoltre, la Camera ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 19(1) dello Statuto, gli Stati non hanno il diritto di contestare la giurisdizione della Corte ai sensi dell’articolo 19(2) prima dell’emissione di un mandato di arresto. Pertanto, la contestazione di Israele è prematura. Ciò non pregiudica eventuali future possibili contestazioni alla giurisdizione della Corte e/o all’ammissibilità di un caso particolare.
Decisione sulla contestazione di Israele alla giurisdizione della Corte ai sensi dell’articolo 19(2) dello Statuto di Roma
La Camera ha inoltre respinto la richiesta di Israele ai sensi dell’articolo 18(1) dello Statuto. La Camera ha ricordato che la Procura ha notificato a Israele l’avvio di un’indagine nel 2021. A quel tempo, nonostante una richiesta di chiarimento da parte della Procura, Israele ha scelto di non perseguire alcuna richiesta di rinvio dell’indagine. Inoltre, la Camera ha ritenuto che i parametri dell’indagine nella situazione siano rimasti gli stessi e, di conseguenza, non è stata richiesta alcuna nuova notifica allo Stato di Israele. Alla luce di ciò, i giudici hanno ritenuto che non vi fosse motivo di sospendere l’esame delle domande di mandato d’arresto.
Decisione sulla richiesta di Israele di un ordine alla Procura di dare un avviso ai sensi dell’articolo 18(1)
Mandati d’arresto
La Camera ha emesso mandati d’arresto per due individui, il signor Benjamin Netanyahu e il signor Yoav Gallant, per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi almeno dall’8 ottobre 2023 fino ad almeno il 20 maggio 2024, giorno in cui la Procura ha depositato le domande di mandato d’arresto.
I mandati d’arresto sono classificati come “segreti”, al fine di proteggere i testimoni e salvaguardare lo svolgimento delle indagini. Tuttavia, la Camera ha deciso di divulgare le informazioni di seguito poiché una condotta simile a quella affrontata nel mandato d’arresto sembra essere in corso. Inoltre, la Camera ritiene che sia nell’interesse delle vittime e delle loro famiglie che siano informate dell’esistenza dei mandati.
In primo luogo, la Camera ha ritenuto che la presunta condotta del signor Netanyahu e del signor Gallant rientri nella giurisdizione della Corte. La Camera ha ricordato che, in una precedente composizione, aveva già deciso che la giurisdizione della Corte nella situazione si estendeva a Gaza e alla Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est. Inoltre, la Camera ha rifiutato di utilizzare i suoi poteri discrezionali d’ufficio per determinare l’ammissibilità dei due casi in questa fase. Ciò non pregiudica alcuna determinazione in merito alla giurisdizione e all’ammissibilità dei casi in una fase successiva.
Per quanto riguarda i crimini, la Camera ha trovato ragionevoli motivi per ritenere che il signor Netanyahu, nato il 21 ottobre 1949, Primo Ministro di Israele al momento della condotta in questione, e il signor Gallant, nato l’8 novembre 1958, Ministro della Difesa di Israele al momento della presunta condotta, abbiano ciascuno la responsabilità penale per i seguenti crimini in quanto co-autori per aver commesso gli atti congiuntamente ad altri: il crimine di guerra della fame come metodo di guerra; e i crimini contro l’umanità di omicidio, persecuzione e altri atti disumani.
La Camera ha anche trovato ragionevoli motivi per credere che il signor Netanyahu e il signor Gallant abbiano ciascuno la responsabilità penale in quanto superiori civili per il crimine di guerra di aver intenzionalmente diretto un attacco contro la popolazione civile.
Presunti crimini
La Camera ha trovato fondati motivi per ritenere che durante il periodo rilevante, si applicasse il diritto internazionale umanitario relativo al conflitto armato internazionale tra Israele e Palestina. Questo perché sono due Alte Parti Contraenti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e perché Israele occupa almeno parti della Palestina. La Camera ha anche scoperto che il diritto relativo al conflitto armato non internazionale si applicava ai combattimenti tra Israele e Hamas. La Camera ha scoperto che la presunta condotta del signor Netanyahu e del signor Gallant riguardava le attività degli organi governativi israeliani e delle forze armate contro la popolazione civile in Palestina, più specificamente i civili di Gaza. Riguardava quindi la relazione tra due parti di un conflitto armato internazionale, nonché la relazione tra una potenza occupante e la popolazione nel territorio occupato. Per queste ragioni, per quanto riguarda i crimini di guerra, la Camera ha ritenuto opportuno emettere i mandati di arresto ai sensi della legge sui conflitti armati internazionali. La Camera ha anche scoperto che i presunti crimini contro l’umanità facevano parte di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile di Gaza.
La Camera ha ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che entrambi gli individui abbiano intenzionalmente e consapevolmente privato la popolazione civile di Gaza di beni indispensabili alla loro sopravvivenza, tra cui cibo, acqua, medicine e forniture mediche, nonché carburante ed elettricità, almeno dall’8 ottobre 2023 al 20 maggio 2024. Questa conclusione si basa sul ruolo del signor Netanyahu e del signor Gallant nell’impedire gli aiuti umanitari in violazione del diritto internazionale umanitario e sulla loro incapacità di facilitare i soccorsi con tutti i mezzi a sua disposizione. La Camera ha ritenuto che la loro condotta abbia portato all’interruzione della capacità delle organizzazioni umanitarie di fornire cibo e altri beni essenziali alla popolazione bisognosa di Gaza. Le suddette restrizioni, insieme all’interruzione dell’elettricità e alla riduzione della fornitura di carburante, hanno avuto un grave impatto anche sulla disponibilità di acqua a Gaza e sulla capacità degli ospedali di fornire assistenza medica.
La Camera ha inoltre osservato che le decisioni che consentono o aumentano l’assistenza umanitaria a Gaza erano spesso condizionate. Non sono state prese per adempiere agli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale umanitario o per garantire che la popolazione civile di Gaza ricevesse adeguatamente i beni di cui aveva bisogno. In effetti, erano una risposta alla pressione della comunità internazionale o alle richieste degli Stati Uniti d’America. In ogni caso, gli aumenti dell’assistenza umanitaria non erano sufficienti a migliorare l’accesso della popolazione ai beni essenziali.
Inoltre, la Camera ha trovato fondati motivi per ritenere che non si potesse identificare una chiara necessità militare o un’altra giustificazione ai sensi del diritto umanitario internazionale per le restrizioni imposte all’accesso alle operazioni di soccorso umanitario. Nonostante gli avvertimenti e gli appelli fatti, tra gli altri, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Segretario generale delle Nazioni Unite, dagli Stati e dalle organizzazioni governative e della società civile sulla situazione umanitaria a Gaza, è stata autorizzata solo un’assistenza umanitaria minima. A questo proposito, la Camera ha preso in considerazione il prolungato periodo di privazione e la dichiarazione del signor Netanyahu che collegava l’interruzione dei beni essenziali e degli aiuti umanitari agli obiettivi della guerra.
La Camera ha quindi trovato fondati motivi per ritenere che il signor Netanyahu e il signor Gallant abbiano la responsabilità penale per il crimine di guerra della fame come metodo di guerra.
La Camera ha ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che la mancanza di cibo, acqua, elettricità e carburante, nonché di specifiche forniture mediche, abbia creato condizioni di vita tali da provocare la distruzione di parte della popolazione civile di Gaza, con conseguente morte di civili, compresi bambini, a causa di malnutrizione e disidratazione. Sulla base del materiale presentato dall’accusa che copre il periodo fino al 20 maggio 2024, la Camera non ha potuto stabilire che fossero soddisfatti tutti gli elementi del crimine contro l’umanità di sterminio. Tuttavia, la Camera ha ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che il crimine contro l’umanità di omicidio sia stato commesso in relazione a queste vittime.
Inoltre, limitando o impedendo intenzionalmente l’ingresso di forniture mediche e medicinali a Gaza, in particolare anestetici e macchine per l’anestesia, i due individui sono anche responsabili di aver inflitto grandi sofferenze mediante atti disumani a persone bisognose di cure. I medici sono stati costretti a operare persone ferite e ad amputare, anche bambini, senza anestesia e/o sono stati costretti a usare mezzi inadeguati e non sicuri per sedare i pazienti, causando loro estremo dolore e sofferenza. Ciò equivale al crimine contro l’umanità di altri atti disumani.
La Camera ha anche trovato ragionevoli motivi per ritenere che la condotta sopra menzionata ha privato una parte significativa della popolazione civile di Gaza dei propri diritti fondamentali, compresi i diritti alla vita e alla salute, e che la popolazione è stata presa di mira per motivi politici e/o nazionali. Ha quindi ritenuto che sia stato commesso il crimine contro l’umanità di persecuzione.
Infine, la Camera ha valutato che vi sono fondati motivi per ritenere che il signor Netanyahu e il signor Gallant abbiano una responsabilità penale in quanto superiori civili per il crimine di guerra di aver diretto intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile di Gaza. A questo proposito, la Camera ha ritenuto che il materiale fornito dall’accusa le ha consentito di formulare conclusioni solo su due incidenti che si qualificavano come attacchi diretti intenzionalmente contro i civili. Vi sono fondati motivi per ritenere che il signor Netanyahu e il signor Gallant, nonostante avessero a disposizione misure per prevenire o reprimere la commissione di crimini o garantire la presentazione della questione alle autorità competenti, non lo abbiano fatto.
Contesto
Il 1° gennaio 2015, lo Stato di Palestina ha depositato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 12(3) dello Statuto di Roma accettando la giurisdizione della Corte dal 13 giugno 2014.
Il 2 gennaio 2015, lo Stato di Palestina ha aderito allo Statuto di Roma depositando il suo strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Lo Statuto di Roma è entrato in vigore per lo Stato di Palestina il 1° aprile 2015.
Il 22 maggio 2018, ai sensi degli articoli 13(a) e 14 dello Statuto di Roma, lo Stato di Palestina ha deferito al Procuratore la situazione dal 13 giugno 2014, senza data di scadenza.
Il 3 marzo 2021, il Procuratore ha annunciato l’apertura dell’indagine sulla situazione nello Stato di Palestina. Ciò ha fatto seguito alla decisione della Camera preliminare I del 5 febbraio 2021 secondo cui la Corte poteva esercitare la sua giurisdizione penale nella situazione e, a maggioranza, che l’ambito territoriale di tale giurisdizione si estende a Gaza e alla Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est.
Il 17 novembre 2023, l’ufficio del Procuratore ha ricevuto un ulteriore deferimento della situazione nello Stato di Palestina da Sudafrica, Bangladesh, Bolivia, Comore e Gibuti e il 18 gennaio 2024, la Repubblica del Cile e lo Stato messicano unito hanno inoltre presentato un deferimento al Procuratore in merito alla situazione nello Stato di Palestina.
Per ulteriori informazioni, contattare Fadi El Abdallah, portavoce e responsabile dell’unità Affari pubblici della Corte penale internazionale, telefonicamente al numero: +31 (0)70 515-9152 o +31 (0)6 46448938 o via e-mail all’indirizzo: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int
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