C’è una GIUDICE a Velletri: sentenza con osservazioni sui vaccini mRNA

C’è una GIUDICE a Velletri – accolto il ricorso di una sanitaria sospesa con una motivazione che coglie finalmente il punto centrale e dirimente ‼️ 👇👇👇

drive.google.com/file/d/17I_Cnt

Da: Avv. Holfheisen

Il Giudice del Lavoro di Velletri Veronica Vaccaro, sulla base di accertamenti tecnici-scientifici disposti, ha annullato il provvedimento di sospensione della sanitaria dal lavoro e dalla retribuzione, constatando che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non erano idonei a prevenire la trasmissione del virus SARS COV-2 e dunque non erano idonei alla tutela e protezione della salute pubblica, in quanto non prevenivano la diffusione e la trasmissione dell’infezione; che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati posti illegittimamente a carico del SSN, perché ne è stato fatto utilizzo off label, ossia al di là delle indicazioni della scheda tecnica e al di là delle prescrizioni della legge sul farmaco n. 648/1996, che impone per un uso off label l’inserimento in un apposito elenco, la conclusione di studi di fase II, la somministrazione su malati che non abbiano altra valida possibilità terapeutica e non su soggetti sani, tutti presupposti che non ricorrevano nel caso di specie; che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non potevano essere somministrati sui guariti, poiché in nessuna parte delle relative schede tecniche (RCP) dei vaccini anti Covid-19 vengono mai citate le persone guarite o con pregressa malattia come possibili destinatari della vaccinazione; il provvedimento di sospensione è illegittimo perché adottato in ossequio di una norma (D.L. 44/2021 art.4) illegittima, atteso che la compressione del diritto alla scelta del trattamento sanitario sulla base del consenso libero ed informato e del diritto al lavoro, per le finalità dichiarate dalla stessa legge (al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in concreto sono risultate insussistenti in termini tecnico-scientifici per inefficacia della vaccinazione anti SARS COV 2 a prevenire la trasmissione dell’infezione dell’agente SARS COV 2 e dunque a tutelare la salute pubblica.

Previa disapplicazione nel caso concreto della norma illegittima (art. 4 D.L. 44/2021) il provvedimento di sospensione deve essere annullato per illegittimità in quanto emanato sulla base di una normativa in contrasto con gli artt. 32 e 4 Cost., degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Spero che tanti altri giudici del lavoro finalmente adempiano il loro dovere: accertare la VERITÀ MATERIALE per applicare il DIRITTO!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Logo Fronte di Liberazione Nazionale con Nicola Franzoni

Partito Politico Registrato: Fronte di Liberazione Nazionale | Sigla Registrata : FLN | Simbolo Registrato

sede legale: viale Colombo 10 Marina di Carrara

partito@frontediliberazionenazionale.it


©2022 Fronte di Liberazione Nazionale