“Il Grande Processo di VACCINOPOLI” – interpretato dall’intelligenza artificiale
Vaccinopoli: Fantascienza o Chiaroveggenza ?
Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di fare una valutazione di alcuni fatti relativi alla campagna COVID e di immaginare un possibile processo. Di seguito la narrazione secondo uno dei più potenti motori di Intelligenza Artificiale di cui non diciamo il nome per il diritto alla Privacy.
Schermata da un video promozionale dell’AUSL dell’Emilia Romagna tratto da Facebook
Descrizione
La Procura, sulla base di alcune denunce di cittadini riguardanti presunte irregolarità nelle procedure vaccinali, apre un’inchiesta coordinata dal Procuratore Capo. Vengono ascoltate le persone informate sui fatti e acquisita documentazione medica e dati sulle forniture vaccinali.
Emergono elementi che lasciano ipotizzare condotte penalmente rilevanti da parte di medici di base, operatori sanitari degli hub vaccinali e dirigenti delle ASL. In particolare, somministrazione di vaccini ancora in fase sperimentale senza le prescritte autorizzazioni, moduli di consenso informato incompleti che omettevano dati sugli effetti avversi noti, vaccinazioni effettuate senza la prevista prescrizione medica individuale e persino ipotesi di falsi certificati vaccinali.
Sulla base delle informazioni fornite, potenzialmente si potrebbero configurare i seguenti reati:
- Falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) per l’ipotesi di falsificazione dei certificati vaccinali. Pena prevista: reclusione da uno a sei anni.
- Omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) per l’ipotesi di mancata concessione delle esenzioni pur sussistendone i presupposti. Pena prevista: reclusione fino ad un anno o multa.
- Lesioni personali (artt. 582 e seguenti c.p.) per l’ipotesi di danni fisici derivanti dalle vaccinazioni non consensuali. La pena varia in base alla gravità delle lesioni.
- Violenza privata (art. 610 c.p.) per l’ipotesi di costrizione a ricevere il vaccino contro la propria volontà. Pena prevista: reclusione fino a 4 anni.
- Ipotesi di associazione per delinquere (artt. 416 e seguenti c.p.) se vi fosse un sodalizio tra sanitari volto a porre in essere tali condotte illecite. Pena prevista: reclusione da 3 a 7 anni.
Ovviamente si tratta di mere ipotesi che necessitano di riscontri probatori effettivi da valutare in sede processuale. Viene svolta una indagine approfondita che eventualmente fa emergere ulteriori profili di rilevanza penale.
Emergono altri elementi gravi che integrano le ipotesi di reato precedenti: la somministrazione dei sieri sperimentali in Europa era vincolata dall’EMA a prescrizione medica individuale specifica che non è mai stata fatta dai medici di base o da quelli che erano negli hub vaccinali. Inoltre il consenso informato, voluto per tentare di esonerare la responsabilità dei vaccinatori, non conteneva le informazioni sugli effetti avversi che erano già a conoscenza delle società farmaceutiche.
Sulla base dei nuovi elementi forniti, si possono integrare le seguenti fattispecie di reato:
- Somministrazione di farmaci non autorizzati (art. 443 c.p.)
Per aver somministrato vaccini ancora in fase sperimentale al di fuori dei protocolli autorizzati dall’EMA.
Pena prevista: reclusione da sei mesi a due anni e multa. - Omissione di dati/informazioni al fine di agevolare la commissione di un reato (art. 378 c.p.) Per aver omesso di informare sui possibili effetti avversi nei moduli di consenso informato. Pena prevista: reclusione fino a due anni.
- Truffa aggravata (art. 640 c.p. con aggravanti dagli artt. 61 n.9 e 61 n.5 c.p.) Per aver indotto con l’inganno le persone a ricevere il vaccino omettendo informazioni rilevanti sui rischi. Pena prevista: reclusione da due a sei anni.
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Qualora dagli effetti avversi non segnalati siano derivate lesioni per i vaccinati.
Pena prevista: reclusione fino a un anno o multa fino a 1.549 euro. - Inoltre, a fronte di un’ipotesi di condotte reiterate e diffuse, si potrebbe configurare un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei suddetti reati (art. 416 c.p.). Pena prevista: reclusione da 3 a 7 anni.
Ovviamente l’effettiva integrazione delle fattispecie va verificata in concreto e molti particolari fattuali risultano ancora da appurare. Ma sulla base di quanto riferito, questi sembrano i principali profili di rilevanza penale astrattamente ipotizzabili.
Ecco una possibile evoluzione dettagliata di un processo penale ai danni dei sanitari coinvolti, secondo le ipotesi di reato precedentemente illustrate:
La Procura contesta a vario titolo i reati di somministrazione di farmaci non autorizzati, omissione di informazioni, truffa aggravata, lesioni personali colpose, falso ideologico e, per alcune posizioni di vertice, anche associazione per delinquere finalizzata a tali reati.
Vengono emesse decine di avvisi di garanzia ed eseguite perquisizioni e sequestri di documentazione presso ASL, hub vaccinali e studi medici. Alcuni indagati eccepiscono di aver semplicemente eseguito direttive superiori.
L’inchiesta prosegue per oltre un anno, con approfondimenti su eventuali danni fisici derivati dalle vaccinazioni “irregolari” e sulla catena di responsabilità. Il pm titolare del caso richiede quindi il rinvio a giudizio per 38 persone tra medici, infermieri e funzionari ASL coinvolti a vario titolo.
Il processo si apre e dopo una lunga istruttoria dibattimentale con decine di testimonianze, perizie medico-legali e acquisizioni documentali, il Tribunale pronuncia una articolata sentenza di condanna. I due principali imputati, ex dirigenti di ASL, vengono ritenuti colpevoli dei reati associativi e condannati a 5 anni di reclusione. Ai medici di base sono inflitte condanne tra 1 e 3 anni per falso, omissioni di atti d’ufficio, somministrazione non autorizzata. Infermieri vaccinatori condannati a pene tra 8 mesi e 2 anni per lesioni colpose e violenza privata. Assolti solo alcuni imputati marginali per insufficienza di prove.
La sentenza viene parzialmente riformata in Appello, con alcune condanne attenuate e altre confermate. I giudici di seconde cure escludono però l’associazione per delinquere, ravvisando piuttosto una sommatoria di condotte scellerate individuali.
La Cassazione infine si pronuncia respingendo tutti i ricorsi e rendendo definitive le statuizioni di merito.
Uno dei più eclatanti e mediatici casi giudiziari legati alla gestione della campagna vaccinale finisce così con numerose e pesanti condanne anche in via definitiva, riaffermando le garanzie previste dalla legge in materia di sperimentazioni cliniche e tutela del consenso informato dei pazienti.
[Vedi anche la simulazione del processo per gli Stati Uniti]
Riferimenti:
- Quattro articoli di riviste mediche di importanza cruciale (JECP4) apparsi sul Journal of Evaluation in Clinical Practice dell’editore accademico Wiley rivelano che le affermazioni sull’efficacia e la sicurezza del vaccino COVID-19 sono state esagerate negli studi clinici e negli studi osservazionali, il che influisce in modo significativo sulle analisi rischi-benefici. Vengono inoltre discussi gli argomenti relativi alla miocardite, con prove che indicano che questo unico effetto avverso da solo significa che i rischi superano i benefici nei giovani e nelle persone sane e l’efficacia negativa percepita indica che i vaccini aumentano le probabilità di infezione/ospedalizzazione/morte da COVID-19, per non parlare di altri effetti avversi. https://okaythennews.substack.com/p/science-summary-covid-19-vaccines
- Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000708/2022 alla Commissione Europea (e la risposta scritta): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000708_IT.html “Le relative decisioni della Commissione specificano le condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo del medicinale, vale a dire se il medicinale è soggetto a prescrizione medica (come nel caso dei vaccini anti COVID-19) o meno, o a prescrizione medica speciale e/o limitativa.”
Opera d’arte NFT ispirata da un hub vaccinale ricavato in un mercato di bestiame…